Come utilizzare contanti, assegni, conti e libretti di risparmio o deposito

Linea Guida ABI - Come utilizzare contanti, assegni, conti e libretti di risparmio o deposito

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA
Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.140 del 19 giugno 2017, ha apportato modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 per recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Le modifiche introdotte hanno riguardato, in parte, anche l'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore soprattutto riguardo al divieto di emissione di libretti di deposito al portatore.

Si riepilogano di seguito le principali regole in materia di contante, assegni e libretti al portatore

ASSEGNI
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso ad una banca o a Poste italiane Spa.
Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000,00 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
Le banche e le Poste Italiane Spa rilasciano i moduli di assegni bancari e postali muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.

TRASFERIMENTO DI CONTANTE
E' vietato il trasferimento di contante e di titoli al portatore, in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro.
Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato mediante con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane Spa, istituti di moneta elettronica e determinate tipologie di istituti di pagamento.

LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO AL PORTATORE
Dal 4 luglio 2017 è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito al portatore.

SANZIONI
Per le violazioni di cui sopra sono previste sanzioni amministrative pecuniarie. Le Banche sono tenute a comunicare le infrazioni al Ministero dell'economia e delle finanze.